Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946. Leggi il testo vigente →

[1]Gli impiegati civili e militari e i salariati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attivita' di servizio, abbiano stabilita' nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.

[2]I prestiti possono essere contratti soltanto per periodi di cinque e dieci anni, salva l'applicazione dell'art. 14.

Testo in vigore dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art6 · fonte del testo

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