Per la graduale estinzione del residuo debito del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, e' aperto presso la Cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al quale il Fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una annualita' di dieci milioni di lire fino ad estinzione del debito. Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione del debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.

Testo vigente dal 29 aprile 1950

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art75 · fonte del testo

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