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Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facolta' di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo. In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario e' tenuto a scontare l'interesse pel tempo in cui e' anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e' tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entita' della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia. Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.

Testo in vigore dal 29 aprile 1950 al 19 settembre 2010

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