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[1]Art. 1, c.3, D.L. n. 19/84 conv. con mod. L. n. 80/1984; Art. 1 c. 5, ((L. n. 113/1983)) 1. A decorrere dal 19 aprile 1984 i prefetti delle provincie presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilita' di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni della legge 22 dicembre 1980, n. 874, svolgono attivita' di ordinaria gestione; ai prefetti stessi e' demandata a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 aprile 1983, n. 114, la definizione degli impegni assunti nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

[2]Art. 13 bis, c.1, D.-L. n. 159/84, conv. con mod. L. n. 363/84 2. Nei limiti delle residue disponibilita' del fondo costituito con 1 l'articolo 2 del citato decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, affluite al fondo di cui al ((decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829)), convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta dei prefetti competenti, assicura le provviste economiche occorrenti nel precedente comma.

[3]Art. 1, c.6, L. n. 114/1983 3. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, il termine per il compimento delle attivita' di cui al primo comma, nonche' i criteri e le modalita' per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'articolo 2 del citato decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalita' relative agli interventi per l'emergenza.

[4]Idem, c. 7 4. I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.

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  12. 1 gennaio 1994 — 1 gennaio 1994per 1 giorno
  13. 5 dicembre 1993 — 1 gennaio 1994per 27 giorni
  14. 5 dicembre 1993 — 5 dicembre 1993per 1 giorno
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art80 · fonte del testo

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