Art. 79 — Norme relative alla cessazione dello stato di emergenza e alla destinazione dei risidui fondi stanziati

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[1]Art. 1, c.3, D.L. n. 19/84 conv. con mod. L. n. 80/1984; Art. 1 c. 5, L. n. 113-4/1983 1. A decorrere dal 19 aprile 1984 i prefetti delle provincie presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilita' di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni della legge 22 dicembre 1980, n. 874, svolgono attivita' di ordinaria gestione; ai prefetti stessi e' demandata a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 aprile 1983, n. 114, la definizione degli impegni assunti nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

[2]Art. 13 bis, c.1, D.-L. n. 159/84, conv. con mod. L. n. 363/84 2. Nei limiti delle residue disponibilita' del fondo costituito con 1 l'articolo 2 del citato decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, affluite al fondo di cui al decreto legge 12 novembre 1982, n. 929, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta dei prefetti competenti, assicura le provviste economiche occorrenti nel precedente comma.

[3]Art. 1, c.6, L. n. 114/1983 3. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, il termine per il compimento delle attivita' di cui al primo comma, nonche' i criteri e le modalita' per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'articolo 2 del citato decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalita' relative agli interventi per l'emergenza.

[4]Idem, c. 7 4. I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.

Testo in vigore dal 12 aprile 1990 al 11 giugno 1990

Versioni nel tempo

10 versioni dal 1990

1990oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 11 agosto 1997 — 1 gennaio 2027abrogatoper 29 anni
  3. 19 agosto 1995 — 11 agosto 1997abrogatoper un anno
  4. 22 febbraio 1995 — 19 agosto 1995abrogatoper 6 mesi
  5. 9 febbraio 1995 — 22 febbraio 1995abrogatoper 13 giorni
  6. 1 gennaio 1994 — 9 febbraio 1995abrogatoper un anno
  7. 5 dicembre 1993 — 1 gennaio 1994abrogatoper 27 giorni
  8. 4 luglio 1991 — 5 dicembre 1993abrogatoper 2 anni
  9. 11 giugno 1990 — 4 luglio 1991abrogatoper un anno
  10. 12 aprile 1990 — 11 giugno 1990testo originarioper 2 mesi

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art79 · fonte del testo

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