Art. 102 — Regime delle opere realizzate mediante donazioni
Art. 4 D.L. n. 19/84 conv. con mod. L. n. 80/1984 1. Le opere realizzate o da realizzare nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziato in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate, ai fini delle procedure di occupazione, di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.
Testo vigente dal 12 aprile 1990
