Art. 4 — (L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2003 al 2 febbraio 2016. Leggi il testo vigente →

I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L) I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L) I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, ((non)) possono essere espropriati se ((non)) vi e' il previo accordo con la Santa Sede. (L) Gli edifici aperti al culto ((non)) possono essere espropriati ((se non)) per gravi ragioni previo accordo:

  • a)con la competente autorita' ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
  • b)con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
  • c)con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
  • d)con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico:
  • e)con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
  • f)con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunita' interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
  • g)col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L) Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)

Testo in vigore dal 6 febbraio 2003 al 2 febbraio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 2001 al 6 febbraio 2003. 47 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

… dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, aggiunto: non possono essere espropriati se aggiunto: non vi e' il previo accordo con la Santa Sede. (L) Gli edifici aperti al culto aggiunto: non possono essere espropriati aggiunto: se non per gravi ragioni previo accordo:

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari