Art. 4 — (L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

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I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L) ((1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilita' sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico)) I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L) I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi e' il previo accordo con la Santa Sede. (L) Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:

  • a)con la competente autorita' ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
  • b)con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
  • c)con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
  • d)con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico:
  • e)con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
  • f)con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunita' interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
  • g)col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L) Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)

Testo in vigore dal 2 febbraio 2016 al 17 luglio 2020

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Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2003 al 2 febbraio 2016. 42 parole aggiunte.

I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L) aggiunto: 1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilita' sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art4 · fonte del testo

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