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Se l'espropriazione e' finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilita', che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, l'indennita' di esproprio e' determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L)
Testo in vigore dal 16 agosto 2001 al 6 febbraio 2003
