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[2]E' fatta facolta' al Ministro della guerra di trattenere temporaneamente in servizio, e in ogni caso non oltre il raggiungimento dei limiti di eta', ufficiali assegnati al servizio tecnico di artiglieria e agli specialisti del genio di grado non superiore a tenente colonnello, dichiarati non idonei all'avanzamento o alla carica superiore, sempre quando conservino l'idoneita' alle funzioni del proprio grado ed alla carica rivestita.
[3]Tale facolta' pero' non potra' eccedere la quarta parte del numero delle cariche che possono essere coperte da ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello.
[4]Gli ufficiali trattenuti in servizio a norma del presente articolo sono considerati fuori quadro.
[5]Le vacanze che ne conseguono nei gradi di subalterno non possono essere ricoperte finche' gli ufficiali predetti non cessano dal servizio.
Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011
