Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1934 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 4, parte, R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, modificato dall'art. 2 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, fuso con l'art. 4, parte, R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, modificato dall'art. 3 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504 - Art. 5 legge 17 aprile 1930, n. 458).

[2]L'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria, al servizio degli specialisti del genio e al servizio tecnico automobilistico e' definitiva. Gli ufficiali pero' continuano a rimanere nel ruolo organico degli ufficiali generali ed in quelli dell'arma di provenienza, ne seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali dei ruoli medesimi salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

[3]L'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico ha luogo ad anzianita' ed a scelta con le stesse modalita' e norme previste dal presente Testo Unico per gli ufficiali del R. Esercito delle armi combattenti, tenendo conto delle loro rispettive capacita' ed attitudini tecniche. Pero' in luogo degli esperimenti od esami, ove sieno prescritti, sara' sostituito un esame dei titoli inerenti al servizio tecnico di artiglieria, agli specialisti del genio o al servizio tecnico automobilistico da parte di apposita commissione.

[4]Eguale esame sara' richiesto per l'avanzamento al grado di maggiore generale.

[5]Gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico di qualunque grado, acquistano titolo per l'avanzamento al grado superiore quando e' promosso l'ufficiale non dei servizi stessi che nel ruolo rispettivo li precede immediatamente e quando si verifichi la vacanza utile per l'avanzamento. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.L. 5 febbraio 1934, n. 256

4

Il Regio D.L. 5 febbraio 1934, n. 256 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga parziale alle norme di cui all'art. 4, 1ª parte, del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, e all'art. 94 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, e' ammessa la cessazione dall'assegnazione al servizio degli specialisti del genio per i tenenti colonnelli che trovandosi nella prima meta' del ruolo, ne facciano domanda".

Testo in vigore dal 16 marzo 1934 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 1934

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1933 al 16 marzo 1934.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio D.L. 5 febbraio 1934, n. 256

    Il Regio D.L. 5 febbraio 1934, n. 256 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga parziale alle norme di cui all'art. 4, 1ª parte, del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, e all'art. 94 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, e' ammessa la cessazione dall'assegnazione al servizio degli specialisti del genio per i tenenti colonnelli che trovandosi nella prima meta' del ruolo, ne facciano domanda".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art94 · fonte del testo

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