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[1](Art. 78 legge 11 marzo 1926, n. 398, abrogato e sostituito dall'art. 18 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69).
[2]Il grado di generale d'armata puo' essere conferito esclusivamente in guerra o in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito.
[3]In pace puo' essere conferita con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, soltanto la carica di generale comandante designato d'armata a generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianita'.
[4]Il generale di corpo d'armata, al quale viene conferita tale carica, prende posto nel ruolo prima dei generali di corpo d'armata.
Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011
