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[1](Articoli 9, 10 e 29 della legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]L'ufficiale a carico del quale sia iniziato procedimento penale o sia stata ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina, non puo' essere preso in esame agli effetti dello avanzamento, ne, qualora sia gli iscritto sul quadro d'avanzamento, conseguire promozione.

[3]Ove pero' l'esito del giudizio dovesse essere favorevole, l'ufficiale, previo giudizio delle competenti autorita' se non ancora giudicato, o in base a nuovo giudizio delle autorita' stesse, se gia' giudicato, viene promosso, se idoneo, anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore e a lui deve essere assegnata la data e la sede di anzianita' che avrebbe conseguita qualora la sua promozione non fosse stata sospesa.

[4]La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella dei verdetto del Consiglio di disciplina.

[5]L'ufficiale durante la disponibilita', l'aspettativa, la sospensione dall'impiego o dal grado non puo' essere giudicato per l'avanzamento ne' - qualora risulti gia' iscritto sul quadro d'avanzamento - conseguire promozione.

[6]Al termine della disponibilita', dell'aspettativa, della sospensione dall'impiego o dal grado, l'ufficiale, gia' iscritto sul quadro d'avanzamento, deve - se risulta ancora compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro stesso - essere giudicato nuovamente per l'avanzamento.

[7]Gli ufficiali, che siano raggiunti dal turno di avanzamento durante l'aspettativa per ferite o lesioni per cause di servizio o per infermita' contratte in servizio e per cause di servizio, conseguiranno, all'atto della promozione, l'anzianita' che avrebbero avuta se non fossero stati collocati in aspettativa.

Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art5 · fonte del testo

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