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[1](Art. 6 R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 216).
[2]Quando nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli si passi da un grado all'altro, l'ufficiale - qualora non abbia gia' conseguito la promozione per altro titolo - e' promosso al grado superiore non appena si verifichi una vacanza nel ruolo: all'atto della promozione pero' gli viene assegnato il posto di ruolo e la data di anzianita' che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti di ruolo.
Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011
