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[1](Art. 5 R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 216)
[2]I vantaggi di cui ai precedenti articoli sono concessi anche ai tenenti e ai capitani delle varie armi che siano gia' brevettati osservatori dall'aeroplano purche':
- a)pel vantaggio conseguibile in base all'art. 193, si assoggettino a una nuova prova e ad un periodo di volo secondo modalita' da stabilirsi dal Ministero per accertare se conservino le qualita' per esplicare il compito di osservatore;
- b)pel vantaggio di cui agli articoli 194, 195, 196, compiano - quelli dichiarati idonei dopo la prova di cui alla precedente lettera a) - per il grado che rivestono attualmente i periodi triennali di volo stabiliti dall'art. 194.
Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011
