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[1](Art. 2. R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 216).
[2]Ai tenenti ed ai capitani di cui al precedente articolo, che abbiano compiuto, in tre anni diversi, tre successivi periodi di buon servizio come osservatori, della durata almeno di un mese, e' concesso un ulteriore vantaggio di carriera, con spostamento di posto nel ruolo, considerato alla dato in cui maturino il diritto:
[3]se capitani pari a due trentaduesimi, se tenenti pari a un sessantaquattresimo, dell'organico del rispettivo grado considerato al primo gennaio dell'anno nel quale l'ufficiale acquisti diritto al vantaggio.
Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011
