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[1]In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 109 del presente Testo Unico, gli ufficiali del ruolo M. sino al 1° gennaio 1936 concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nel proprio ruolo nella proporzione di un terzo.

[2]Gli altri due terzi saranno devoluti al trasferimento a domanda come e' detto all'articolo 109 del presente testo unico.

[3]Dopo tale data gli ufficiali del ruolo M concorreranno a coprire le vacanze del grado superiore nel proprio ruolo nella proporzione di due terzi e l'altro terzo sara', devoluto al trasferimento a domanda nel ruolo stesso.

Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art188 · fonte del testo

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