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[1](Art. 4 R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477).

[2]Nei casi in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di primo e di secondo grado, e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento, il giudizio decisivo spetta al Ministro della guerra, il quale fissa altresi' per i tenenti colonnelli il punto di merito definitivo di cui ai seguenti articoli 64 e 65.

[3]Parimenti spetta allo stesso Ministro il giudizio decisivo nel caso in cui il candidato abbia riportata parita' di voti nel giudizio di idoneita' di cui all'art. 13.

Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art16 · fonte del testo

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