Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 15 legge 10 luglio 1930, n. 957).

[2]La durata minima del periodo di esercitazioni e':

  • a)di 15 giorni pei sottotenenti;
  • b)di 20 giorni pei tenenti;
  • e)di 30 giorni pei capitani;

[3]che abbiano frequentato i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 142.

[4]Per gli ufficiali che non hanno la possibilita' di prender parte ai corsi d'istruzione il periodo di esercitazioni e' aumentato di 10 giorni. Essi possono essere chiamati in servizio in anticipo di altrettanti giorni prima dell'inizio del periodo di esercitazioni, o trattenuti di altrettanti dopo il termine di esso.

Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art143 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari