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[1](Art. 33 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]Contro le decisioni delle competenti autorita', in merito all'avanzamento a scelta o ad anzianita' degli ufficiali di complemento, non e' ammesso ricorso alcuno.
Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011
