Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 32 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]Quando, eccezionalmente, le autorita' competenti a pronunziarsi in merito all'avanzamento ritengano di dover esprimere giudizio sospensivo, le ragioni che abbiano potuto indurre a tale provvedimento debbono essere chiaramente specificate.
Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011
