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[1](Art. 10 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]Entro il primo trimestre di ogni anno, il Ministro della guerra fissa per ogni ruolo delle varie armi e corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo:
- a)i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame nell'anno in corso agli effetti dell'avanzamento a scelta o ad anzianita'.
[3]Per quelli di complemento che sono assegnati alle unita' di prima linea, oltre all'anzianita', fissa i limiti di eta' e il periodo di tempo nel quale devono essere richiamati per le esercitazioni prescritte dagli articoli del presente testo unico 142 e 143;
- b)i limiti di anzianita' e di eta' per quegli ufficiali che, pur non essendo ancora da prendere in esame per l'avanzamento, possono volontariamente chiedere d'essere richiamati per le esercitazioni, ai fini del citato articolo 142.
Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011
