Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1934 al 10 febbraio 2011. 121 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 7 legge 10 luglio 1930, n. 957).
tolto: Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono essere promossi ad anzianita' od a scelta, con le stesse norme in vigore per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono in servizio, per almeno un anno; sia come ufficiale in servizio permanente sia come ufficiali delle categorie in congedo, purche' questi ultimi abbiano partecipato, con qualsiasi grado, alla guerra 1915-1918.
tolto: Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-art. 127 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art127 · fonte del testo
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