Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. 80 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 89 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 6 legge 10 luglio 1930, n. 957).
tolto: L'avanzamento ha luogo ad anzianita' od a scelta secondo le norme in appresso indicate, per tutte le categorie degli ufficiali in congedo ad eccezione di quelli in congedo provvisorio che non possono conseguire la promozione.
tolto: Nessun ufficiale in congedo puo' conseguire, nelle categorie di congedo, l'avanzamento ad un grado superiore a quello stabilito, per la propria specialita' o categoria, dalla legge di ordinamento.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-art. 123 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art123 · fonte del testo
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