[1](Art. 17 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

[2]Le competenze dei procuratori legali delegati a norma dell'art. 2 sono liquidate dall'avvocato distrettuale dello Stato, e per il distretto della Corte d'appello di Roma, dall'avvocato generale dello Stato.

[3]Sui reclami contro la liquidazione degli avvocati distrettuali dello Stato provvede l'avvocato generale dello Stato.

[4]Le determinazioni dell'avvocato generale dello Stato relativamente alle liquidazioni di cui nel presente articolo sono definitive ed insindacabili.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art49 · fonte del testo

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