[1](Art. 2, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360).
[2]Le Intendenze di finanza ritireranno dai Comuni di cui all'articolo precedente, in relazione ai contributi indicati alle lettere b) e c) dello stesso articolo, le prescritte delegazioni quinquennali sulla sovrimposta alle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati, e, in difetto di tali cespiti, delegazioni sulle altre entrate comunali per le quali gli esattori abbiano l'obbligo del non riscosso per riscosso.
[3]In caso di insufficienza di disponibilita' sulle entrate di cui al precedente comma, le delegazioni possono essere rilasciate sui proventi del dazio consumo.
Testo vigente dal 23 aprile 1928
