[1](Art. 20 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722).
[2]I contributi dovuti dai Comuni ai sensi dell'art. 55 sono versati in apposito capitolo della parte ordinaria (entrate effettive) dello stato di previsione dell'entrata, e la spesa per stipendi e retribuzioni al personale insegnante e' integralmente stanziata nella parte ordinaria (spese effettive) dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica.
Testo vigente dal 23 aprile 1928
