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[1](Art. 4 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).
[2]L'approvazione dei libri di testo e' deferita al ministro per la pubblica istruzione sulla proposta di apposita Commissione centrale, di cui la nomina, la composizione ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento.
[3]Contro la decisione del ministro e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. 22
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714
22Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto".
Testo in vigore dal 7 dicembre 1945 al 25 gennaio 1948
