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[1](Art. 4 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209).
[2]L'approvazione dei libri di testo e' deferita al ministro per la pubblica istruzione sulla proposta di apposita Commissione centrale, di cui la nomina, la composizione ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento.
[3]Contro la decisione del ministro e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Testo in vigore dal 23 aprile 1928 al 27 gennaio 1929
