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[1](Art. 155 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Il termine per la presentazione del ricorso decorre, per le persone e per gli enti direttamente interessati, dal giorno della notificazione, ad essi fatta in forma amministrativa, della deliberazione dell'autorita' scolastica; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, la quale si compie mediante il deposito dell'atto per 15 giorni nell'Ufficio scolastico a disposizione degli interessati e mediante la simultanea pubblicazione di un avviso all'albo dell'ufficio stesso.

[3]Il ricorso deve essere presentato al Regio provveditore agli studi, e sara' depositato e pubblicato nell'albo nei modi indicati nel comma precedente per l'affissione delle deliberazioni.

[4]Il deposito e la pubblicazione all'albo hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli interessati.

[5]Ai ricorsi che pervengono direttamente al Ministero non deve essere dato alcun seguito.

Testo in vigore dal 23 aprile 1928 al 7 febbraio 1960

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art165 · fonte del testo

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