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[1](Art. 154, commi da 1 a 5, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

[2]I provvedimenti dell'autorita' scolastica riguardanti le nomine provvisorie e le supplenze, i congedi e le aspettative, le assegnazioni di classi e i certificati di servizio dei maestri elementari sono definitivi.

[3]Contro ogni altro provvedimento della stessa autorita' scolastica, riguardante lo stato giuridico ed economico dei maestri elementari, e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al ministro della pubblica istruzione.

[4]Sui ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto, e contro le punizioni disciplinari del licenziamento e della interdizione, la decisione del ministro deve essere preceduta dal parere della Commissione di cui all'art. 168.

[5]Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento e dalla interdizione e contro le punizioni inflitte dal podesta' a norma dell'art. 151 e' ammesso ricorso solo per motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.

[6]Spetta al ministro di pronunciare senz'altro la irricevibilita' o inammissibilita' di ricorsi prodotti fuori termine o senza l'osservanza delle forme prescritte.

Testo in vigore dal 23 aprile 1928 al 22 novembre 1935

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