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[1]Le Associazioni provinciali dei cacciatori provvedono, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla compilazione dell'«Albo», comprendente tutti gli inscritti, divisi per categoria; e cioe' i cacciatori, gli uccellatori, i concessionari di bandite, i concessionari di riserve ed infine i soci benemeriti.
[2]Le Associazioni provvedono altresi' al censimento delle bandite e delle riserve, da compilarsi in base ai dati che verranno forniti alle Associazioni dal Ministero dell'agricoltura e foreste attraverso alle Commissioni venatorie provinciali. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 5 giugno 1939, n. 1016
2Il Regio Decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ha disposto (con l'art. 89, comma 1) che "La Federazione provvede, secondo le norme dello statuto federale, alla costituzione delle sezioni e degli altri organi locali propri, determinandone il funzionamento e i compiti. Le associazioni provinciali dei cacciatori, di cui all'art. 83 del testo unico approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, sono soppresse".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1940 al 16 dicembre 2010
