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[1]Le Associazioni provinciali dei cacciatori provvedono, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla compilazione dell'«Albo», comprendente tutti gli inscritti, divisi per categoria; e cioe' i cacciatori, gli uccellatori, i concessionari di bandite, i concessionari di riserve ed infine i soci benemeriti.

[2]Le Associazioni provvedono altresi' al censimento delle bandite e delle riserve, da compilarsi in base ai dati che verranno forniti alle Associazioni dal Ministero dell'agricoltura e foreste attraverso alle Commissioni venatorie provinciali.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 1 gennaio 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art83 · fonte del testo

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