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[1]E' istituita in Roma la Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, che si compone delle Associazioni provinciali dei cacciatori e delle rispettive sezioni, di cui agli articoli 82 e 84 e fa capo al Comitato olimpico nazionale italiano.
[2]La Federazione, organo nazionale, che presiede a tutta l'attivita' sportiva dei cacciatori italiani, ha il compito di inquadrare e di organizzare, attraverso alle Associazioni provinciali ed alle rispettive sezioni, i cacciatori ed i concessionari di bandite e di riserve, al fine della piu' rigorosa disciplina nell'applicazione della legge in armonia con i superiori interessi nazionali.
[3]In relazione a tale compito, la Federazione svolge una metodica e vasta azione intesa alla preparazione tecnica dei cacciatori e degli agenti di vigilanza, ed alla loro istruzione venatoria, anche per quanto concerne gli allevamenti ed i ripopolamenti, alla propaganda delle buone norme venatorie, alla organizzazione di gare, mostre, concorsi, esposizioni ed altre pubbliche manifestazioni, all'indirizzo della stampa venatoria ed alla difesa in genere degli interessi comunque attinenti all'esercizio della caccia.
[4]La Federazione e' chiamata altresi' ad adempiere quei particolari compiti di studi, di esperienze e di gestioni relativi alla caccia, che essa intenda di assumere di sua iniziativa, col consenso della Amministrazione pubblica, o che le siano da questa ultima devoluti.
[5]La Federazione coordina l'azione delle Associazioni provinciali e delle sezioni, e le rappresenta presso la pubblica Amministrazione.
[6]La Federazione, in quanto svolge attivita' di carattere tecnico venatorio, e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, che ne approva lo statuto e le eventuali modificazioni.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
