Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 257 parole tolte, 14 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Le Commissioni venatorie hanno i seguenti compiti:
tolto: a) invigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dalla Commissione venatoria centrale e d'intesa con la Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune lanciate, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo altresi' di apposite guardie giurate;
tolto: b) dare valido impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere fra i cacciatori e uccellatori e nei cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;
tolto: c) esaminare e trasmettere, con motivato parere, al Ministero dell'agricoltura e foreste, i voti formulati in materia venatoria e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi venatori della Provincia;
tolto: d) provvedere alla gestione dei fondi ad essa devoluti;
tolto: e) dar parere al Ministero dell'agricoltura e foreste d'accordo con le Commissioni venatorie delle Provincie confinanti, e comprese nello stesso compartimento, in ordine alle restrizioni da apportare al normale esercizio venatorio;
tolto: f) indicare al Ministero dell'agricoltura e foreste quali bandite o riserve rispondano agli scopi della legge, segnalandone l'effettivo rendimento;
tolto: g) dar parere allo stesso Ministero sulla costituzione delle bandite provinciali di rifugio e di ripopolamento e sulla concessione e revoca delle riserve, nonche' su tutte le questioni in materia di tecnica e di esercizio venatorio;
tolto: h) provvedere alla pubblicazione annuale, entro il mese di luglio, del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia.aggiunto: Testo unico-art. 76 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art76 · fonte del testo
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