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In ogni compartimento venatorio, di cui all'art. 6, verra' costituita una Commissione venatoria compartimentale, presieduta da un membro della Commissione venatoria centrale designato dal Ministro, e composta di un membro di ciascuna delle Commissioni venatorie provinciali interessate designato dalla Commissione stessa. Tale Commissione venatoria compartimentale si riunisce, nella sede che verra' dal Ministro designata, per dar parere al Ministero sulla compilazione del calendario venatorio e sulle restrizioni da apportare al normale esercizio venatorio nel compartimento; puo' altresi' essere convocata dal Ministro per dar parere su questioni interessanti il compartimento.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
