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Le Commissioni venatorie hanno i seguenti compiti:
- a)invigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dalla Commissione venatoria centrale e d'intesa con la Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune lanciate, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo altresi' di apposite guardie giurate;
- b)dare valido impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere fra i cacciatori e uccellatori e nei cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;
- c)esaminare e trasmettere, con motivato parere, al Ministero dell'agricoltura e foreste, i voti formulati in materia venatoria e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi venatori della Provincia;
- d)provvedere alla gestione dei fondi ad essa devoluti;
- e)dar parere al Ministero dell'agricoltura e foreste d'accordo con le Commissioni venatorie delle Provincie confinanti, e comprese nello stesso compartimento, in ordine alle restrizioni da apportare al normale esercizio venatorio;
- f)indicare al Ministero dell'agricoltura e foreste quali bandite o riserve rispondano agli scopi della legge, segnalandone l'effettivo rendimento;
- g)dar parere allo stesso Ministero sulla costituzione delle bandite provinciali di rifugio e di ripopolamento e sulla concessione e revoca delle riserve, nonche' su tutte le questioni in materia di tecnica e di esercizio venatorio;
- h)provvedere alla pubblicazione annuale, entro il mese di luglio, del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
