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[1]Con decreto del Prefetto e' costituita, in ciascuna Provincia, la Commissione venatoria provinciale, che ha sede presso il Consiglio provinciale dell'economia, nel quale verra' inquadrata con le norme da stabilirsi nel regolamento.
[2]Essa e' composta:
- a)di sei soci dell'Associazione provinciale dei cacciatori, di cui due in rappresentanza dei concessionari di bandite o di riserve, nominati dal Prefetto su designazione della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani;
- b)di un professore di scienze naturali, preferibilmente zoologo, nominato dal Prefetto;
- c)del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura;
- d)di un ufficiale della Milizia nazionale forestale, designato dal Comando del gruppo legioni della Milizia nazionale forestale.
[3]I membri di cui alle lettere a), b) e d) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
[4]La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il cassiere-economo: puo' pure eleggere un vice-presidente Funziona da revisore dei conti un ragioniere della Intendenza di finanza, designato dall'intendente.
[5]Ai membri della Commissione non e' dovuta alcuna indennita' o medaglia di presenza. Il regolamento stabilira' le norme di funzionamento della Commissione.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
