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[1]Presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e' istituita la Commissione venatoria centrale, organo di consulenza tecnica per la pubblica Amministrazione per quanto riguarda l'applicazione della legge sulla caccia, e che ha il compito di dare parere sui provvedimenti da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste in materia venatoria, e su ogni questione che, in ordine alla stessa, le verra' dal Ministro deferita per esame.
[2]La Commissione e' nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e si compone del presidente e di tre membri di libera scelta del Ministro, fra i quali uno zoologo, del segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano e di sei membri in rappresentanza dei cacciatori e dei concessionari di bandite e riserve, designati dalla Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, avuto riguardo alle zone venatorie ed alle categorie di cacciatori interessate.
[3]Della Commissione fanno parte di diritto il direttore generale dell'agricoltura, il comandante il gruppo legioni della Milizia nazionale forestale, il direttore dell'Azienda foreste demaniali e il capo della divisione da cui dipendono i servizi della caccia.
[4]I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
[5]Per la trattazione di particolari questioni, il Ministro puo' chiamare, come consulenti, persone esperte del particolare argomento in esame.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
