Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La condanna per violazione delle norme relative alla mancanza di licenza di cui all'articolo 7, alla caccia in epoca di divieto generale di cui agli articoli 12, 13 e 17, alla caccia con armi o arnesi vietati di cui agli articoli 11 e 14, alla caccia abusiva contro la selvaggina nobile stanziale, di cui agli articoli 11, 12, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 36,38 e 39, ed alla caccia e uccellagione abusiva in bandita e in riserva di cui agli articoli 45, 50 e 57, importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione, in conformita' del Codice penale. Importa, altresi', la revoca della licenza di caccia o di uccellagione, la quale non puo' essere nuovamente concessa se non sia trascorso almeno un anno.

[2]Nel caso in cui non sia stato possibile eseguire il sequestro degli strumenti di caccia o di uccellagione per fatto del contravventore, il minimo della pena e' raddoppiato.

[3]La condanna per utilizzazione di una riserva in contravvenzione alle disposizioni della presente legge importa di diritto, in caso di recidiva, la revoca della concessione, o la esclusione del contravventore dal godimento della riserva se questa sia sociale.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art71 · fonte del testo

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