Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 320 parole tolte, 14 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: E' anche consentita la caccia col fucile:
tolto: A) Nelle zone seconda (Vallata del Po, dei suoi affluenti e dei fiumi delle Tre Venezie) e terza (Vallata dell'Arno, del Tevere ed altre analoghe, peninsulari e insulari):
tolto: 1° dal 10 agosto alle quaglie, alle tortore, ai passeracei ed ai palmipedi e trampolieri;
tolto: 2° fino al 31 marzo al merlo, tordo, tordo sassello, resena, storno, allodola, corvi, cornacchie, falchi, gazze, e ghiandaie, colombacci e colombelle, palmipedi e trampolieri, compresa la beccaccia.
tolto: B) Nella zona quarta (Appennini e montagne della Sardegna e della Sicilia): fino al 31 marzo ai colombacci e alle colombelle con preparazione di sito.
tolto: C) Nella zona quinta (Estuario veneto e localita' assimilabili): dal 10 agosto al 31 marzo ai palmipedi e trampolieri.
tolto: D) Nella zona sesta (Litorale del Continente e delle isole):
tolto: 1° dal 10 agosto alle quaglie, alle tortore, ai passeracei ed ai palmipedi e trampolieri;
tolto: 2° fino al 31 marzo alla beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno,allodola, corvi, cornacchie, gazze e ghiandaie, falchi, colombacci e colombelle;
tolto: 3° fino al 10 aprile ai palmipedi e trampolieri;
tolto: 4° dal 20 aprile al 20 maggio alla quaglia, entro la distanza di metri 500 dall'orlo interno dell'arenile.
tolto: Tuttavia lungo quelle spiagge in cui le particolari condizioni della localita' richiedono per l'esercizio di tale caccia un'ampiezza maggiore, il Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta della Commissione venatoria centrale, puo', con suo decreto, consentire tale caccia fino al massimo di mille metri dall'orlo interno dell'arenile.
tolto: In tutta la penisola Salentina e lungo il restante litorale pugliese fino alle foci del Candelaro e del Bradano, limitatamente ad una profondita' di 2000 metri dall'orlo interno dell'arenile, e' consentita in tale periodo la caccia alla quaglia e alla tortora.
tolto: E' sempre vietata la caccia alle quaglie sul mare.
tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; e da lire 200 a lire 2000 qualora si tratti di' selvaggina nobile stanziale.aggiunto: Testo unico-art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art13 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.