Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nelle bandite di rifugio e di ripopolamento dalla selvaggina sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, la caccia e l'uccellagione con qualsiasi mezzo. Tale divieto si estende anche allo spazio di 50 metri dai confini perimetrali delle bandite stesse, eccetto che queste siano completamente recinte da chiusure verticali, non inferiori a metri 1,20 di altezza.

[2]E' altresi' vietato di esercitare la caccia e l'uccellagione lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti e canali delle valli salse da pesca ed argini rispettivi, anche d'uso pubblico, che attraversino la bandita.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000.

[4]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' permettere, in qualunque tempo, sotto determinate condizioni, la cattura o l'uccisione di selvaggina a scopo di ripopolamento ovvero per esigenze tecniche della bandita stessa o di protezione delle colture.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art45 · fonte del testo

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