Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 320 parole tolte, 14 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La costituzione in bandita, di cui al precedente articolo, ha luogo con decreto di concessione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere della Commissione venatoria provinciale.
tolto: La concessione di bandita puo' essere disposta solo per superfici continue di terreno e qualora la conclusione di essa non arrechi pregiudizio alla produzione agraria. Per superfici continue debbono intendersi quelle che non presentino, complessivamente, interruzioni superiori a due decimi del territorio oggetto della concessione.
tolto: La concessione non e' esecutiva, finche' il concessionario non abbia ottemperato ai seguenti obblighi:
tolto: a) apposizione di segnali perimetrali, collocati a distanza di non piu' di 100 metri l'uno dall'altro e recanti all'altezza di 4 metri e in modo visibile una targa con la scritta: «Bandita di caccia». Tali tabelle possono essere apposte anche ad alberi od a pali di altezza minore di metri 4, o a distanza maggiore di metri 100, purche' da ogni tabella siano visibili le due contigue e purche' le tabelle stesse siano visibili nei punti di accesso. Le anzidette tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilita'. I segnali perimetrali devono essere collocati anche nei confini perimetrali interni, quando nell'interno della bandita si trovino appezzamenti di terreni che il proprietario non abbia ceduti alla bandita stessa, o questa sia attraversata da strade; quando pero' tali strade siano di larghezza non superiore ai 2 metri, sara' ritenuta sufficiente l'apposizione di un segnale perimetrale agli ingressi;
tolto: b) assunzione di guardie giurate, autorizzate a termine dell'articolo 64 della presente legge, in numero da fissarsi nel decreto di concessione, per la continua ed efficace sorveglianza della zona bandita.
tolto: Le disposizioni di cui al precedente comma si osservano anche per le bandite demaniali.
tolto: Le bandite comunque esistenti all'atto della pubblicazione della presente legge sono soggette a decreto di concessione e a tutte le condizioni che per la concessione medesima, come per le altre relative al funzionamento delle bandite, sono previste dalla presente legge.aggiunto: Testo unico-art. 44 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art44 · fonte del testo
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