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[1]Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina nobile stanziale, fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcella o fagiano di monte, francolino di monte, pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola; fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il mufflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta e la lepre; nonche' gli animali estranei alla fauna locale, introdotti o lanciati da concessionari di bandite o riserve o da Associazioni provinciali dei cacciatori o loro sezioni.
[2]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sentita la Commissione venatoria centrale, possono essere escluse dal novero della selvaggina nobile stanziale una o piu' delle specie sopraindicate, e possono esservi incluse altre specie non nominate nel presente articolo, e cio' anche limitatamente a talune zone o localita'.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
