Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]In aggiunta ai divieti di cui agli articoli 28, 45 e 57, e' vietata la caccia vagante nei terreni altrui in attualita' di coltivazione, quando la caccia stessa possa danneggiare la coltura.
[2]Il possessore ha sempre facolta', ove ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, di circondare gli appezzamenti che si trovino nelle condizioni stesse, con segnali perimetrali nei modi indicati nell'art. 44. Le tabelle devono portare la scritta «Divieto temporaneo di caccia».
[3]Le norme per l'applicazione dei precedenti comma saranno stabilite con il regolamento.
[4]Il colpevole e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire 500, e qualora al terreno siano stati apposti i segnali preveduti nel secondo comma la multa e' da lire 100 a lire 1000.
[5]Colui che abusivamente appone i segnali o non li rimuove quando siano venute a cessare le ragioni di protezione delle colture o dei raccolti e' punito con l'ammenda fino a lire 200.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
