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[1]La zona di rispetto degli appostamenti fissi di caccia deve essere delimitata dai segnali perimetrali di cui all'art. 44, portanti la scritta «Appostamento di caccia».
[2]L'abusiva apposizione di tali segnali e' punita con l'ammenda fino a lire 500.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
