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[1]Gli appostamenti fissi esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, che siano fra di loro a distanza minore di quella indicata dal precedente articolo, devono limitare la rispettiva zona di rispetto fino alla meta' della distanza fra essi esistente. Se pero' uno di essi non venga esercitato per un'intera stagione di caccia, l'altro riacquista intera la zona di rispetto che ad esso compete.
[2]Qualora un appostamento fisso venga impiantato a distanza da altri esistenti, inferiore al doppio della rispettiva zona di rispetto, deve limitare la sua zona al perimetro di quella dell'appostamento preesistente.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
