Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il sistema di uccellagione con reti fisse e' caratterizzato:
- a)dalla presenza di un capanno costruito in muratura o altra solida materia, che apparisca destinato a servire almeno per una intera stagione o periodo di caccia;
- b)da una evidente ed apposita preparazione del terreno;
- c)per le reti verticali, da alberi da invito potati ed educati in modo che appaiano destinati all'esercizio dell'uccellagione almeno per una stagione;
- d)per le reti orizzontali, da capisaldi saldamente infissi nel terreno.
[2]Qualora manchino le caratteristiche indicate nel precedente comma, le reti si considerano mobili e percio' vietate.
[3]Sono, pero', consentite la prodina con un solo paio di reti e la quagliara.
[4]Il sistema di uccellagione con reti fisse puo' avere anche piu' di un capanno, purche' uno solo sia in muratura e siano tutti entro il raggio di 300 metri dal capanno principale. In tal caso il sistema e' ritenuto unico e comprende tutte le reti governabili dai vari capanni. Le reti non possono estendersi piu' di 300 metri dal capanno principale.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
