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[1]La caccia anche con cani da seguito o da tana, col furetto e con falcia e' permessa dal 1° settembre al 31 dicembre. Tuttavia l'uso dei cani levrieri e' consentito solo dal 1° novembre al 31 dicembre.
[2]La caccia al capriolo in terrene libero si chiude col l° novembre; e quella al cervo, daino e cinghiale e' consentita dal 1° novembre al 31 gennaio.
[3]Nella zona delle Alpi la caccia si apre l'8 settembre e si chiude il 15 dicembre.
[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 o lire 1000; e da lire 200 a lire 2000 ove si tratti di selvaggina nobile stanziale.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
