Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La caccia anche con cani da seguito o da tana, col furetto e con falcia e' permessa dal 1° settembre al 31 dicembre. Tuttavia l'uso dei cani levrieri e' consentito solo dal 1° novembre al 31 dicembre.

[2]La caccia al capriolo in terrene libero si chiude col l° novembre; e quella al cervo, daino e cinghiale e' consentita dal 1° novembre al 31 gennaio.

[3]Nella zona delle Alpi la caccia si apre l'8 settembre e si chiude il 15 dicembre.

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 o lire 1000; e da lire 200 a lire 2000 ove si tratti di selvaggina nobile stanziale.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art12 · fonte del testo

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