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[1]Testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.
[2]Art. 1
[3]Costituiscono atti di caccia o di uccellagione l'uccisione o la cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, d'animali e di arnesi a cio' destinati.
[4]Sono vietate la uccisione e la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, eccetto che siano avvenute casualmente.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
